Informazioni generali
La delega d'iscrizione ritirabile presso qualsiasi
Segreteria Regionale/Provinciale Or.S.A. Ferrovie, è da
redigere in triplice copia.
La delega d'iscrizione deve essere consegnata alla
Segreteria Regionale/Compartimentale o Provinciale Or.S.A.
Ferrovie di competenza, la quale provvederà per la
comunicazione alla Società d'appartenenza, alla Sede
Contabile aziendale di competenza e alla Segreteria
Generale/Nazionale di Or.S.A. Ferrovie.
Validità e termini d'iscrizione
La validità della delega di iscrizione è annuale e il suo
rinnovo è automatico, salvo formale richiesta di revoca
entro il 31 Dicembre dell'anno in corso.
La delega d'iscrizione al Sindacato Or.S.A. Ferrovie può
essere formalizzata in qualunque periodo dell'anno in corso.
L'inizio della sua validità è a decorrere dal mese
successivo a quello di iscrizione.
Disdetta
Nel caso di disdetta della delega sindacale, è necessario
compilare e consegnare l'apposito modulo di formale
richiesta di revoca alla propria Segreteria
Regionale/Compartimentale o Provinciale o alla Sede
Contabile aziendale di competenza.
Ammissione
L'ammissione a socio è subordinata all'accettazione di
quanto previsto dal presente Statuto ed al pagamento della
prevista
quota sociale mediante sottoscrizione della delega per
trattenuta a ruolo o tramite pagamento a mezzo c/c bancario
intestato
alla Segreteria Nazionale S.A.T. - Or.S.A..
Ogni socio ha diritto di partecipare alla vita attiva del
Sindacato e di essere assistito anche legalmente in tutte le
questioni di carattere sindacale collettive ed individuali.
Le inadempienze agli incarichi liberamente assunti da ogni
socio comportano le seguenti sanzioni disciplinari che sono
irrogate dal Collegio dei Probiviri:
· Deplorazione
· Deplorazione con diffida
· Sospensione
· Destituzione dalle cariche ricoperte nel Sindacato
· Espulsione dal Sindacato.
I dipendenti del Gruppo F.S. S.p.a. le cui qualifiche o ex
qualifiche sono previste nell'art. 2 dello Statuto e quelli
delle
Aziende che esplicano attività collaterali o di supporto
(attinenti ai Servizi tutelati) possono aderire al S.A.T.
nelle
modalità previste dall’art 5 richiamato al punto 3.1. Non è
consentita l'adesione simultanea ad altro Sindacato,
Federazione o Confederazione per tutti coloro che ricoprono
cariche elettive.
|