Prot.    n° 019/SN/CC                                                                               Roma, 5 gennaio 2005

All.   n°  

 

F.S. S.p.A.

TRENITALIA

U.T.M.R.

Piazza della Croce Rossa 1

00161 Roma

 

 

 

Oggetto: Festività coincidente con il riposo.

 

 

L’articolo 22, punto 1.11 del CCNL delle “attività ferroviarie”, testualmente prevede che “il riposo minimo settimanale, come definito al punto 1 dell’art. 24 del presente ccnl, non potrà essere inferiore a 48 ore consecutive a decorrere dal termine dell’ultima prestazione lavorativa, comprendente un’intera giornata solare”.

Il successivo art. 24, punto 2.4, dispone che “ove una festività di cui al punto 2.1 (……1° novembre, ognissanti, ecc.) coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo da fruire entro 90 giorni”.

Ne consegue che, per i lavoratori che prestano la propria attività lavorativa su cinque giornate settimanali, con il riposo di 48 ore il sabato e la domenica, il 25 dicembre scorso,  così come il giorno 1 gennaio 2005 sabato, coincidevano, con tutti gli effetti di cui all’art. 22 citato, con il riposo settimanale di turno.

Pertanto riteniamo che a nessun lavoratore dei c.d. impianti fissi che espleta la propria attività su cinque giornate con il riposo settimanale di turno di 48 ore il sabato e la domenica (chi, nei c.d. impianti fissi, lavora su sei giornate settimanali rientrerebbe invece nel caso di riposo nella sola giornata di domenica) non possa essere negato, se non realizzando un’ulteriore ingiustizia, il diritto al recupero della giornata del 25 dicembre 2004 e del 1 gennaio 2005.

 

 

Distinti saluti

 

Il Segretario Nazionale SAT

(Carlo Cacciaglia)